Art. 110.
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo).

      1. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del

 

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Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.